Il decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 ha introdotto nuove disposizioni in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
Secondo l’art. 12, infatti
gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili [..] con la carica di componente della giunta o del consiglio [..] di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti [..] della medesima regione (comma 3 lettera b)
inoltre
gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili [..] con la carica di componente della giunta o del consiglio [..] di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti [..], ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico. (comma 4 lettera b).
Su richiesta di vari enti, con la delibera n. 58/2013 (http://www.civit.it/?p=9054) l’Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) ha precisato tra le altre cose che, tra gli incarichi dirigenziali a cui si applica l’art. 12 nel settore sanitario, sono compresi i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse;
L’attuale Sindaco di Borgomanero, dott.ssa Anna Tinivella, è direttore di struttura complessa (laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche) presso l’ospedale di Borgomanero, come si evince anche dal sito dell’ASL di Novara:
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-assisten/Presidio-O1/Laboratori/index.htm
Le due cariche ricoperte dalla dott.ssa Tinivella risultano quindi di fatto incompatibili.
A nulla vale l’obiezione secondo cui, essendo il Sindaco stato eletto prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 39/2013, la norma in questo caso non sarebbe valida: la stessa Autorità nazionale anticorruzione ha già chiarito con la delibera n. 46/2013 (http://www.civit.it/?p=8803) che
Trattandosi di un “rapporto di durata”, dunque, il fatto che l’origine dell’incarico si situa in un momento anteriore non può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione di contrasto con la norma, seppur sopravvenuta.
Cosa succede ora? Il d. lgs. 39/2013 parla chiaro:
Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità [..] comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato [..] (art. 19 comma 1)
Il consigliere regionale del MoVimento 5 stelle Davide Bono ha inviato al responsabile del piano anticorruzione dell’ASL di Novara una richiesta formale di immediata adozione dei provvedimenti di competenza, ai sensi del d. lgs. 39/2013:
http://www.m5sp.it/comunicatistampa/2013/07/25/sindaco-tinivella-incompatibile-con-direttore-asl-si-dimetta/
A questo punto ci aspettiamo, semplicemente, che la legge venga rispettata!
La legge va rispettata.
RispondiEliminagrandi !!! questo è " fiato sul collo" !!!!! compliments !!!
RispondiEliminaanche questa volta l'hanno fatta franca
RispondiEliminaa voi il merito di aver smascherato la spocchiosa ipocrisia che emerge da una che pensa al proprio "valora aggiunto" in banca
bravi cmqe
http://www.lastampa.it/2013/08/12/edizioni/novara/sindaco-e-medico-asl-ma-tinivella-resta-lincompatibilit-non-retroattiva-FhxjffO5B7ALcogFuJ90AL/pagina.html